Confindustria
pubblicato in: Giurisprudenza
04-07-2013
INFORMATIVA DEL 4 LUGLIO 2013

Malattia professionale e infortunio - calcolo del periodo di comporto
Con sentenza n. 14756 del12 giugno 2013 la Cassazione ha affermato che ai fini del calcolo del periodo di comporto, non rientrano i periodi di assenza per malattia professionale o per infortunio.
La Suprema Corte ha evidenziato come "la disposizione che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenza per infermità e, nel contempo, il diritto alla retribuzione, fino a guarigione nel caso di infortunio, va interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata".

Licenziamento per superamento del periodo di comporto e mobbing

Con sentenza n. 14643 dell’ 11 giugno 2013, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento del dipendente per il superamento del periodo di comporto se la malattia (frequenti stati depressivi, ansie e crisi di panico) è dipeso dal mobbing subìto all'interno dell'azienda.

Recesso ad nutum ed apposizione di un termine
Con sentenza n. 14016 del 4 giugno 2013, la Cassazione ha affermato che "l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso cosi come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso".
La Suprema Corte ha evidenziato come "la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2337, comma l, Cc non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto".

Il lavoro temporaneo rientra nella categoria del contratto a tempo determinato

Con sentenza n. 13404 del 29 maggio 2013, la Cassazione ha affermato che la prestazione di lavoro temporaneo rientra, anche in base alle norme europee, nella categoria del contratto a tempo determinato.
La Suprema Corte richiama espressamente la sentenza pronunciata nella causa C-290/2012 dalla Corte di Giustizia Europea, pubblicata l'11 aprile 2013, dove si legge «L'interinale "reiterato" italiano non ottiene l'assunzione dall'utilizzatore in base alle regole Ue sui tempi determinati»: il contratto a termine che si accompagna a un contratto di lavoro interinale rientra in ogni caso nella categoria del lavoro a tempo determinato.
Entrando nello specifico della sentenza n. 13404113, la Cassazione ha ammesso l'indennità omnicomprensiva prevista dal collegato lavoro nel caso in cui, per genericità della causale, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo a tempo determinato che ha portato l'interinale in azienda si trasforma in rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato fra lavoratore e utilizzatore della prestazione.

Trattamento di mobilità e licenziamento fuori termine
Con sentenza n. 13112 del 27 maggio 2013, la Cassazione ha affermato che il lavoratore licenziato alla fine di una procedura collettiva può ottenere il trattamento di mobilità, anche se il recesso è intervenuto dopo i 120 giorni previsti dalla legge come termine massimo entro il quale deve essere risolto il rapporto di lavoro, senza che sia stato stipulato un accordo sindacale per prolungare la scadenza. Inoltre, il termine dei 60 giorni dal licenziamento, imposto al dipendente per chiedere il pagamento dell'indennità, ha carattere ordinatorio e può essere superato in presenza di una valida giustificazione.