Confindustria
lun 11 feb, 2013
CIRCOLARE AGROINDUSTRIA N. 6 DELL'11 FEBBRAIO 2013
APPROVATO DAL CONSIGLIO EUROPEO IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Nella seduta del 7 ed 8 febbraio, il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo politico in base al quale la cifra massima totale della spesa per l'UE a 28 (è inclusa anche la Croazia) per il periodo 2014-2020 è pari a 959.988 milioni di euro in stanziamenti per impegni ed a 908.400 milioni di euro in stanziamenti per pagamenti (pari, rispettivamente, all’1,00% ed allo 0,95% del reddito nazionale lordo dell'UE).
L’accordo raggiunto dovrà ora essere approvato dal Parlamento europeo a marzo (11-14) o aprile (15-18).

Per quanto riguarda il settore agricolo, riportiamo di seguito la descrizione della ripartizione degli stanziamenti così come indicata nel documento ufficiale rilasciato dopo la seduta del Consiglio.

Sintesi
L’accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale presenta le seguenti principali novità per l’agricoltura, rispetto a quanto proposto dalla Commissione:
- Capping: sarà introdotto dagli Stati membri su base volontaria.
- Greening: rimane fissato al 30% del massimale nazionale annuale, ma viene prevista più flessibilità per gli Stati membri, che potranno scegliere misure ecosostenibili equivalenti. Inoltre, le aree di interesse ecologico saranno attuate in modo da non esigere che i terreni in questione siano ritirati dalla produzione e da evitare perdite immotivate di reddito per gli agricoltori.
- Flessibilità tra pilastri: possibilità per gli Stati membri di trasferire fino al 15% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti verso il FEASR.
- Tasso di co-finanziamento del FEASR: unico per tutte le misure;
- Riserva di efficacia ed efficienza: estesa al 7% della dotazione complessiva.
Gli aiuti a favore degli indigenti sono stati mantenuti a 2.500 milioni di euro per il periodo 2014-2020, e deriveranno dalla dotazione del FSE.

Dettagli
Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che comprende l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e uno strumento finanziario per l'ambiente e l'azione per il clima, non supereranno 373.179 milioni di euro di cui 277.851 milioni saranno destinati alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti.
Sono inclusi nello stanziamento per gli aiuti diretti anche 2,8 miliardi di euro per i fondi destinati a gestire le crisi (400 milioni per ognuno dei 7 anni del periodo). Il fondo, ridotto dai 3,5 miliardi della proposta iniziale della Commissione, verrà utilizzato in caso di turbativa di mercato; l’equivalente non utilizzato di questo fondo verrebbe reinglobato nello stanziamento del primo pilastro e restituito agli Stati membri.

La politica agricola comune per il periodo 2014-2020 continuerà a essere basata sulla struttura a due pilastri:
- il primo pilastro fornirà un sostegno diretto agli agricoltori e finanzierà le misure di mercato. Il sostegno diretto e le misure di mercato saranno finanziati interamente e unicamente dal bilancio dell'UE, così da assicurare l'applicazione di una politica comune nell'intero mercato unico e con il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
- il secondo pilastro della PAC continuerà a fornire beni pubblici ambientali specifici, a migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale e a promuovere la diversificazione dell'attività economica e della qualità della vita nelle zone rurali, comprese le regioni con problemi specifici. Le misure del secondo pilastro saranno cofinanziate dagli Stati membri.

1. Primo pilastro – Aiuti diretti

Livello e modello di ridistribuzione del sostegno diretto - dettagli della convergenza tra gli Stati membri
Al fine di adeguare il livello complessivo di spesa della rubrica 2, rispettando nel contempo i principi dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti come previsto dai trattati di adesione, il livello medio UE dei pagamenti diretti a prezzi correnti per ettaro sarà ridotto nel periodo. Il sostegno diretto sarà distribuito in maniera più equa fra gli Stati membri, considerando le differenze che ancora si riscontrano tra i livelli salariali, il potere d'acquisto, la produzione del settore agricolo ed i costi dei fattori produttivi, riducendo gradualmente il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale della politica agricola comune e del bilancio dell'Unione. Nell'assegnazione complessiva del sostegno della PAC, si dovrebbe tener conto di circostanze specifiche, quali le superfici agricole ad alto valore aggiunto, nonché i casi in cui gli effetti della convergenza sono avvertiti in misura sproporzionata.
Tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media UE colmeranno un terzo della differenza fra il loro livello attuale di pagamenti diretti e il 90% della media UE nel corso del prossimo periodo. Tuttavia tutti gli Stati membri dovrebbero conseguire almeno il livello di 196 euro per ettaro a prezzi correnti entro il 2020. Tale convergenza sarà finanziata da tutti gli Stati membri che beneficiano di pagamenti diretti superiori alla media UE, proporzionalmente al loro scostamento dalla media UE. Tale processo sarà attuato progressivamente nell'arco di sei anni, dall'esercizio finanziario 2015 all'esercizio finanziario 2020.
Gli unici tre Stati che non raggiungono i 196 euro per ettaro sono Estonia, Lettonia e Lituania

Livellamento del sostegno alle aziende di grandi dimensioni - Capping
Il livellamento dei pagamenti diretti (capping) per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni sarà introdotto dagli Stati membri su base volontaria.

Metodo di disciplina finanziaria
Per assicurare che gli importi destinati al finanziamento della PAC siano conformi ai massimali annuali stabiliti nel quadro finanziario pluriennale, è opportuno mantenere il meccanismo di disciplina finanziaria attualmente contemplato dall'articolo 11 del regolamento n. 73/2009, che prevede un adeguamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che in un determinato esercizio finanziario il submassimale della rubrica 2 sarà superato, ma senza il margine di sicurezza di 300 milioni di euro.

Ecosostenibilità dei pagamenti diretti - Greening
Le prestazioni ambientali generali della PAC saranno migliorate rendendo ecosostenibili i pagamenti diretti attraverso talune pratiche agricole (greening) che tutti gli agricoltori dovranno seguire, che saranno definite nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Per finanziare tali pratiche, gli Stati membri utilizzeranno una percentuale pari al 30% del massimale nazionale annuale, con una flessibilità chiaramente definita per gli Stati membri in relazione alla scelta di misure ecosostenibili equivalenti. Il requisito di un'area di interesse ecologico in ogni azienda agricola sarà attuato in modo da non esigere che i terreni in questione siano ritirati dalla produzione e da evitare perdite immotivate di reddito per gli agricoltori.

Flessibilità tra pilastri – Modulazione inversa dal 2° al 1° pilastro
Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR, fino al 15% dei loro massimali nazionali annuali per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del regolamento sui pagamenti diretti. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.
Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti, fino al 15% dell'importo destinato al sostegno di misure nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR nel periodo 2015-2020. Gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media UE possono decidere di trasferire un ulteriore 10% dai fondi del secondo pilastro a quelli del primo. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per misure di sostegno nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale.

2. Secondo pilastro – Sviluppo rurale

Principi di ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale
Il sostegno allo sviluppo rurale sarà distribuito fra gli Stati membri in base a criteri oggettivi e ai risultati precedenti, considerando gli obiettivi dello sviluppo rurale e tenendo conto del contesto generale della politica agricola comune e del bilancio dell'Unione.
L'importo globale del sostegno allo sviluppo rurale sarà di 84.936 milioni di euro. La ripartizione annuale sarà fissata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli importi per i singoli Stati membri saranno adeguati per tenere conto delle disposizioni di cui al precedente punto “Flessibilità tra pilastri”.
La distribuzione tra gli Stati membri dell'importo globale destinato allo sviluppo rurale sarà basata su criteri oggettivi e sui risultati precedenti.
Per un numero limitato di Stati membri che devono confrontarsi con particolari sfide strutturali nel settore agricolo o che hanno investito cospicuamente in un quadro efficace di attuazione per la spesa del secondo pilastro, saranno disposte le seguenti ulteriori dotazioni: Austria (700 milioni di euro), Francia (1.000 milioni di euro), Irlanda (100 milioni di euro), Italia (1.500 milioni di euro), Lussemburgo (20 milioni di euro), Malta (32 milioni di euro), Lituania (100 milioni di euro), Lettonia (67 milioni di euro), Estonia (50 milioni di euro), Svezia (150 milioni di euro), Portogallo (500 milioni di euro), Cipro (7 milioni di euro), Spagna (500 milioni di euro), Belgio (80 milioni di euro), Slovenia (150 milioni di euro) e Finlandia (600 milioni di euro). Per gli Stati membri che beneficiano dell'assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 del TFUE, tale dotazione supplementare sarà soggetta ad un tasso di cofinanziamento del 100%. Questa norma continuerà ad essere applicata a tali Stati membri fino al 2016, quando sarà riveduta.
Il totale di queste dotazioni extra, pari a circa 5,56 miliardi di euro, viene dedotto dal fondo globale di 84,936 miliardi, che si riduce quindi a poco meno di 80 miliardi da dividere tra tutti gli Stati membri sulla base delle passate performance e di criteri oggettivi.

Tassi di cofinanziamento per il sostegno allo sviluppo rurale
I programmi di sviluppo rurale fisseranno un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure. Se del caso, sarà fissato un tasso di partecipazione del FEASR distinto per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR sarà pari:
- al 75% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;
- al 75% della spesa pubblica ammissibile per tutte le regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE a 27;
- al 63% della spesa pubblica ammissibile per le regioni in transizione diverse da quelle di cui al precedente trattino;
- al 53% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni;
- al 75% per le operazioni che contribuiscono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi;
- al 100% degli importi trasferiti dal primo pilastro al secondo pilastro di cui al punto 68 come sostegno supplementare nell'ambito dello sviluppo rurale.
Il tasso minimo di partecipazione del FEASR sarà pari al 20%. Altri tassi massimi di partecipazione del FEASR a misure specifiche saranno stabiliti nel regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo
Una nuova riserva per le crisi nel settore agricolo, destinata a fornire sostegno nelle situazioni di grave crisi che interessano la produzione agricola o la distribuzione di prodotti agricoli, sarà inclusa nella rubrica 2 con un importo di 2.800 milioni di euro. La riserva sarà stabilita applicando all'inizio di ogni anno una riduzione ai pagamenti diretti con il meccanismo di disciplina finanziaria. L'importo della riserva sarà iscritto direttamente nel bilancio annuale e, se non reso disponibile per misure di crisi, sarà rimborsato sotto forma di pagamenti diretti.



 


CIRCOLARE AGROINDUSTRIA N. 6 DELL'11 FEBBRAIO 2013