Confindustria
gio 28 lug, 2016
CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 125 DEL 28 LUGLIO 2016
EXPORT MANGIMI: IL MINISTERO DELLA SALUTE FORNISCE CHIARIMENTI SULLA LINGUA NELLA QUALE DEVONO FIGURARE LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

A titolo di informazione si trasmette nota del Ministero della Salute DGSAF 17802 del 25 luglio 2016 con la quale vengono forniti chiarimenti sull’etichettatura dei mangimi destinati all’esportazione, in particolare relativamente alla lingua nella quale devono figurare le indicazioni obbligatorie.

Il Ministero chiarisce che nel caso delle esportazioni, le informazioni obbligatorie che devono figurare sull’etichetta dei prodotti vanno riportate nella lingua del paese importatore (cfr art. 12 del reg. (CE) 178/2002 sui principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e il considerando 24 del reg. (CE) 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi).

In questi casi, l’utilizzo anche della lingua italiana non è vietato, pur ricadendo nel campo dell’etichettatura facoltativa.

Tuttavia, considerato che molti mangimi destinati all’esportazione sono soggetti a certificazione veterinaria è necessario che in tali casi l’Operatore del Settore dei Mangimi (OSM) fornisca all’Autorità competente locale una traduzione ufficiale in lingua italiana delle informazioni obbligatorie utilizzate nell’etichettatura dei mangimi destinati all’export al fine di permettere le eventuali verifiche del caso.

Il Ministero della Salute conclude inoltre la nota sottolineando l’opportunità di riportare chiaramente sull’imballaggio di tali prodotti la dizione “Destinato esclusivamente all’esportazione verso paesi terzi”.
 


CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 125 DEL 28 LUGLIO 2016