Confindustria
lun 07 nov, 2016
CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 180 DEL 7 NOVEMBRE 2016
PESTE SUINA CLASSICA: PROROGATE FINO AL 31 DICEMBRE 2019 LE DEROGHE PER LA SPEDIZIONE DI SUINI VIVI E LORO CARNI DA PAESI MEMBRI IN RESTRIZIONE PER LA MALATTIA

Si trasmette la decisione 2016/1898 che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la Peste suina classica (PSC) in taluni Stati membri.

Nell’ottica di evitare la diffusione della malattia, le disposizioni comunitarie (in primis la decisione 2013/764) vietano la spedizione di suini vivi, sperma, ovuli, embrioni, carni suine, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carni suine provenienti da determinate zone (ad oggi tutta la Bulgaria, tutta la Romania e alcuni territori della Croazia e della Lettonia) verso altri Stati membri. Alcune deroghe sono tuttavia concesse limitatamente alle carni, alle preparazioni e ai prodotti a base di carne (cfr art. 4 della decisione 2013/764).

La Peste suina classica sta interessando buona parte dell’Europa orientale e onde evitare la diffusione della malattia, ma garantire maggiore flessibilità agli scambi intracomunitari anche di suini vivi, la Commissione europea ha previsto specifiche deroghe per le movimentazioni di suini vivi provenienti dalle zone elencate nella decisione 2016/764 verso gli altri Stati membri. Al fine di usufruire di tali deroghe è necessario soddisfare specifiche condizioni sanitarie e dichiararle nei certificati veterinari di cui alla decisione 64/432 destinati agli scambi di suini vivi. Tali condizioni aggiuntive sono contemplate dall’art. 1 della nuova decisione che va ad integrare la decisione 2013/764 aggiungendo l’articolo 2 bis e modificando l’articolo 4.

La presente decisione proroga le misure di protezione previste dalla decisione 2013/764 fino al 31 dicembr 2019.
 


CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 180 DEL 7 NOVEMBRE 2016