Confindustria
mer 07 dic, 2016
CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 210 DEL 7 DICEMBRE 2016
INFORMAZIONI AL CONSUMATORE: CHIARIMENTI INTERPRETATIVI RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011

Si trasmette nota del Ministero dello Sviluppo economico 381060 del 05/12/2016 con la quale vengono forniti chiarimenti interpretativi da parte della Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 109/92 con le disposizioni del reg. (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Si richiama infatti che con l’entrata in applicazione dal 13 dicembre 2014 del regolamento sopracitato le disposizioni contemplate nel vecchio decreto 109/92 armonizzate nel nuovo regolamento sono decadute e pertanto non più applicabili.

La presente nota indica le risposte della Commissione alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di specifiche disposizioni del D.Lvo 109/92 non armonizzate nel nuovo regolamento. Tali risposte vanno pertanto considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.

Rimandando alla nota in questione per tutti i dettagli si schematizzano di seguito gli aspetti di maggior interesse per il settore delle carni.

- Articolo 2 del reg. (UE) 1169/2011 – Artigiani alimentari e collettività
Il reg. (UE) 1169/2011 fornisce una definizione di collettività più estesa di quella del decreto L.vo 109/92 e delle precedenti direttive. L’Italia ha sottoposto alla Commissione europea il caso della fornitura di prodotti alimentari destinati agli artigiani considerando questi ultimi come operatori alimentari a tutti gli effetti. La Commissione ha confermato questa interpretazione, secondo la quale detti prodotti non sono sottoposti agli obblighi informativi sugli alimenti destinati ai consumatori finali.

- Articolo 8 del reg.(UE) 1169/2011 – Ragione sociale riportata in forma abbreviata (sigla o acronimo)
Si fa riferimento all’operatore previsto dall’art. 8, paragrafo 1; la Commissione europea ha ritenuto che possono essere utilizzati anche un’abbreviazione o un acronimo del nome della società, purché questi consentano comunque un’agevole identificazione della società stessa e purché ciò non renda più difficoltoso mettersi in contatto con questa.

- Artt. 12 e 13 del reg. (UE) 1169/2011 – Imballaggi esterni, regalistica stagionale e confezioni apribili
Il decreto 109/92 prevedeva la possibilità che le informazioni venissero riportate solo sulle singole confezioni presenti all’interno di un imballaggio esterno. Il reg. (UE) 1169/2011 non prevede tale possibilità. L’Italia ha pertanto richiesto alla Commissione europea di poter derogare quanto meno nell’industria della regalistica stagionale. La Commissione non concede deroghe fatti salvi i casi in cui l’imballaggio esterno sia trasparente e consenta al consumatore di leggere ciò che è scritto sulle etichette dei prodotti in esso contenuti. In questo caso si può anche ovviare all’apposizione di qualsiasi informazione sull’imballaggio esterno. Stessa “deroga” si applica in generale anche nel caso di alimenti posti in vendita al consumatore in una confezione apribile dove il consumatore abbia modo di leggere, prima dell’acquisto, le etichette degli alimenti confezionati al suo interno (nella nota viene fatto l’esempio delle bottiglie di vino).

- Art. 17 del reg. (UE) 1169/2011 – Nome generico dell’ingrediente utilizzato nella denominazione di vendita
Il decreto 109/92 prevedeva che se un alimento è specificatamente designato da norme nazionali o comunitarie, con la stessa designazione deve figurare nell’elenco ingredienti, mentre può essere designato col nome generico qualora figuri nella denominazione di vendita di un prodotto composto. Con il reg. (UE) 1169/2011 tale condizione risulta disapplicata. L’Italia ha richiesto alla Commissione conferma che nella denominazione del prodotto finito possa continuare ad essere indicato il solo nome generico dell’ingrediente utilizzato e non la denominazione di vendita disciplinata. La Commissione ha risposto che tali casi vanno valutati di volta in volta nell’ottica di preservare il consumatore dall’essere ingannato. Il MISE ritiene comunque che nella denominazione di vendita del prodotto composto possa essere riportato il solo nome generico dell’ingrediente utilizzato, posto il rispetto dell’art. 7 del reg. (UE) 1169/2011 richiamato dalla Commissione sulle “Pratiche leali di informazione”.

- Art. 26 del reg. (UE) 1169/2011 – Applicazione del reg. (UE) 1337/2013
Benché più volte evidenziato nelle circolari Assocarni in materia, la Commissione europea si è espressa ufficialmente sul fatto che le indicazioni di origine per le carni ovi-caprine, suine e di pollame non si applicano agli alimenti non preimballati (ossia offerti in vendita senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta (take away).

- Artt. 32 e 33 del regolamento – Indicazione delle “Assunzioni di riferimento” (Reference intake)
La Commissione ritiene che possa essere utilizzata anche una sigla in luogo dell’indicazione per esteso, purché sia accompagnata da un asterisco o da altro richiamo che permetta di esporre poi in note all’etichetta la dicitura completa. Non ritiene invece che possa essere usato il solo asterisco o altro richiamo in sostituzione della sigla.

- Allegato V del reg. (UE) 1169/2011, punti 1, 2 e 18 – Deroga indicazione nutrizionale
Si segnala in particolare la deroga prevista al punto 2 di tale allegato relativa ai prodotti che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Vi possono essere ricompresi i prodotti la cui maturazione sia avvenuta attraverso un trattamento che ha provocato una sostanziale modifica sostanziale del prodotto iniziale compresi il trattamento termico, l’affumicatura, la salagione, la stagionatura, l’essiccazione la marinatura, l’estrazione, l’estrusione o una combinazione di tali processi purché non siano stati aggiunti altri ingredienti rispetto a quello primario o rispetto agli ingredienti che rientrano in un’unica categoria di ingredienti. Nel caso ad esempio venga aggiunto sale, questo deve essere considerato come ingrediente e l’alimento fuoriesce dalla deroga in questione.
Altri chiarimenti vengono inoltre forniti in riferimento al punto 18 per quanto riguarda il calcolo della superficie maggiore inferiore ai 25 centimetri quadrati che consente di usufruire della deroga dall’obbligo di riportare l’indicazione nutrizionale.

- Allegato X, punto 2 del reg (UE) 1169/2011 – Modalità di indicazione della data di scadenza e delle condizioni di conservazione
Su richiesta da parte delle Autorità italiane, la Commissione europea ha chiarito che quando si applica l’obbligo di indicare la data di scadenza di un prodotto (ossia giorno/mese/anno) devono essere fornite obbligatoriamente anche le indicazioni relative alla sua conservazione e devono figurare subito dopo l’indicazione della data di scadenza.

Si rimanda alla nota in questione per tutti gli ulteriori dettagli.
 


CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 210 DEL 7 DICEMBRE 2016