Confindustria
mar 14 feb, 2017
CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 47 DEL 14 FEBBRAIO 2017
MINISTERO DELLA SALUTE: PIANO DI SORVEGLIANZA NAZIONALE PER L'INFLUENZA AVIARE - ANNO 2017

Si trasmette nota del Ministero della Salute DGSAF 3475 del 10/02/2017 con la quale viene reso noto il Piano di sorveglianza nazionale per l’Influenza aviaria valido per l’anno 2017.

I prelievi verranno effettuati prevalentemente presso le aziende (allevamenti), le specie e le categorie di avicoli elencate di seguito:

  • Tacchini da carne
  • Tacchini riproduttori
  • Polli riproduttori
  • Faraone (riproduttori)
  • Galline ovaiole free-renge
  • Ratiti
  • Selvaggina allevata (gallinacei) – riproduttori e adulti
  • Quaglie riproduttori
  • Svezzatori
  • Rurali
  • Anatre riproduttori
  • Anatre da carne
  • Oche riproduttori
  • Oche da carne.

Le province sottoposte a monitoraggio con frequenza elevata, suddivise per regione, sono:

  • Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna;
  • Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Milano;
  • Piemonte: province di Asti, Cuneo, Torino e Vercelli;
  • Veneto: province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (l’intero territorio regionale ad esclusione della provincia di Belluno).

Le province sottoposte a monitoraggio con frequenza meno elevata, suddivise per regione, sono:

  • Lazio: province di Roma e Viterbo;
  • Umbria: province di Perugia e Terni. 

In tutti gli allevamenti a livello nazionale è comunque obbligatorio attuare i piani di biosicurezza come da O.M. 26/08/2005 e s.m.i.


Il programma prevede inoltre una sezione dedicata al monitoraggio degli uccelli selvatici.

Si ricorda infine che le misure di controllo applicate in caso di focolaio di virus dell’Influenzale aviare sono quelle previste dalla Direttiva 2005/94 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'Influenza aviare (che abroga la Direttiva 92/40/CE) e dalla Decisione 2006/437 che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviare.

Le misure di controllo previste dalla Decisione 2006/415 (che reca alcune misure di protezione dall’Influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 e abroga la Decisione 2006/135) e dalla Decisione 2006/563 (recante alcune misure di protezione relative all’Influenza aviare ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici e che abroga la Decisione 2006/115/CE) sono applicate se il virus identificato è un virus influenzale di tipo A, sottotipo H5 e sospetto o confermato N1.

Si rimanda al piano allegato alla presente nota ministeriale per tutti gli ulteriori dettagli.
 


CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 47 DEL 14 FEBBRAIO 2017