Confindustria
ven 10 mar, 2017
CIRCOLARE AGROINDUSTRIA N. 14 DEL 10 MARZO 2017
AIUTI ECCEZIONALI PER PRODUTTORI DI LATTE, ALLEVATORI (BOVINI, OVICAPRINI, SUINI ED EQUIDI) ED AZIENDE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017

Segnaliamo che AGEA ha diramato la circolare prot. 19393 del 3 marzo, seguita dalla circolare prot. 19735 del 6 marzo (recante le relative "istruzioni operative n. 9"), avente per oggetto "Aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e dall’articolo 21 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 nonché dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017".
Il provvedimento fa seguito all'assegnazione all'Italia (ai sensi del regolamento UE 1613/2016) di una dotazione finanziaria di € 20.942.300 per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici, a cui si aggiunge una serie di misure eccezionali erogabili sia ad aziende ubicate su tutto il territorio nazionale che a quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. In applicazione di quanto previsto dal citato reg. 1613/2016, l’Italia ha inoltre concesso un sostegno supplementare fino al massimo del 100% dell’importo assegnatole.
Di seguito una sintesi di quanto previsto dal provvedimento:

1. Aiuti destinati alle aziende ubicate su tutto il territorio nazionale Sono previsti i seguenti aiuti erogabili a livello nazionale:
a) Allevamenti che producono latte bovino, ubicati in zone di montagna: 14 milioni di euro
L’aiuto è concesso alle aziende ubicate in zone di montagna (individuate ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera a), del reg. n. 1305/2013) che, nel corso dell’anno 2016, abbiano prodotto latte e lo abbiano consegnato ad uno o più acquirenti o abbiano effettuato vendite dirette di latte o prodotti lattieri ottenuti dal latte prodotto in azienda. L’aiuto è concesso per ogni vacca da latte che abbia partorito almeno una volta, presente in azienda al 31 luglio 2016.
I beneficiari dell’aiuto sono i produttori di latte, cioè i soggetti che consegnano latte, sia detentori che proprietari degli animali. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore degli animali. L’importo unitario dell’aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per la misura (14 milioni di euro) ed il numero di vacche ammissibili. L’importo unitario così determinato è ridotto:
- del 50% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni singola azienda, eccedono i primi cento;
- del 75% per i capi ammessi al pagamento che, per ogni singola azienda, eccedano i primi duecento.

b) Aziende di allevamento ovino e caprino per il miglioramento della qualità del gregge: 6 milioni di euro
L’aiuto è concesso per i capi ovini e caprini di sesso femminile, di età superiore a 4 anni, macellati nel periodo tra il 15 marzo 2017 e il 30 giugno 2017.
L’aiuto è limitato al 15% della consistenza del gregge al 31 dicembre 2016. L’importo unitario dell’aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per la misura (6 milioni di euro) e il numero di capi ammissibili. L’importo dell’aiuto unitario non potrà essere superiore a € 15,00 ed eventuali risorse che si rendessero disponibili in ragione del limite sopra indicato saranno destinate al finanziamento della misura "Aiuto per gli allevamenti che producono latte bovino".

c) Aziende di allevamento di suini che migliorano la qualità e il benessere degli allevamenti ai sensi della direttiva 2008/120 (CE): 8,348 milioni di euro.
L’aiuto è concesso alle aziende suinicole che non si avvalgono della deroga prevista all’allegato 1, capitolo 2, lettera c), paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2008/120 (CE) e che svezzano i lattonzoli non prima di 28 giorni di età.
L’aiuto è concesso per le scrofe che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30 giugno 2017, per le quali un certificato rilasciato da un veterinario iscritto all’albo dell’ordine professionale attesti il rispetto del periodo di lattazione di almeno 28 giorni.
L’aiuto è riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore degli animali.
L’importo unitario dell’aiuto è determinato dal rapporto tra il plafond disponibile per la misura (€ 8.348.600) e il numero di capi ammissibili e viene:
- maggiorato del 50% per le aziende che, alla data del 31 marzo 2017, detengano meno di 500 scrofe;
- ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al premio che, per ogni singola azienda, eccedono le prime cinquecento;
- ridotto del 75% per le scrofe ammissibili che, per ogni singola azienda, eccedano le prime duemila.
Fatta salva la maggiorazione di cui al punto precedente, l’importo dell’aiuto unitario non potrà comunque essere superiore a € 45,00 per scrofa.
Eventuali risorse che si rendessero disponibili in ragione del limite sopra indicato saranno destinate al finanziamento della misura "Aiuto per gli allevamenti che producono latte bovino".

La domanda di concessione dell'aiuto dovrà essere presentata all’Organismo pagatore competente dal 28 marzo 2017 al 17 aprile 2017, secondo le modalità definite dal medesimo Organismo pagatore;
Successivamente al 30 giugno 2017, termine fissato per la maturazione delle condizioni di ammissibilità (DM 1° marzo 2017 n. 940, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), gli agricoltori presentano una dichiarazione integrativa entro il 21 luglio 2017 indicando obbligatoriamente in particolare, per ciascuna misura, il numero dei capi per i quali è richiesto l'aiuto (v. Allegato 1 alla circolare 19393).
Una volta effettuati i controlli, il pagamento dell’aiuto da parte degli Organismi pagatori dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2017.

2. Aiuti destinati alle sole aziende ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017
Sono riconosciuti aiuti ai seguenti beneficiari:
a) Allevamenti bovini e bufalini
L’aiuto è concesso per ogni capo bovino e bufalino identificato e registrato in BDN, di età superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. L’importo del premio è fissato a € 400 per capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all’esaurimento delle risorse disponibili ed è riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore degli animali

b) Allevamenti ovicaprini
L’aiuto è concesso per ogni capo ovino e caprino di età superiore a 6 mesi presente in azienda alla data del 31 luglio 2016. L’importo del premio è fissato a € 60 per capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all’esaurimento delle risorse disponibili.

c) Allevamenti suinicoli
L’aiuto è concesso per un numero di capi pari alla consistenza media nel periodo che va dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016. L’importo del premio è fissato a € 20 per capo, fatte salve eventuali riduzioni dovute all’esaurimento delle risorse disponibili ed è riconosciuto ai proprietari/detentori dei capi. In caso di richiesta di aiuto da parte di entrambi i soggetti, i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore degli animali.

Ai fini della concessione dell’aiuto delle misure di cui al punto 2, lettere a), b) e c), gli agricoltori presentano un’apposita domanda all’Organismo pagatore competente entro il 27 marzo 2017, secondo le modalità definite dal medesimo Organismo pagatore. Nella domanda di aiuto, le cui informazioni minime sono riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo (Allegato 2 alla circolare prot. 19393), devono essere obbligatoriamente riportati i capi per i quali è richiesto l’aiuto.
Il pagamento dell’aiuto da parte dell’Organismo pagatore dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2018.

d) Allevatori di equidi
E' previsto infine un aiuto alle aziende di allevamento di equidi, sempre ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, nel limite massimo di € 2.000.000. L’aiuto è concesso per ogni capo equino identificato e registrato in BDE, con destinazione finale D.P.A. (destinato alla produzione di alimenti) di età superiore a 12 mesi, presente in azienda alla data del 31 luglio 2016.
Il valore massimo dell’aiuto è fissato a 100 euro/capo.
I soggetti interessati presentano apposita domanda all’Organismo pagatore AGEA competente per l’erogazione dell’aiuto secondo le modalità definite dal medesimo Organismo pagatore. A tal fine è possibile utilizzare il fac-simile di modello di domanda, di carattere orientativo (Allegato 2 alla circolare prot. 19393).

Si rimanda alle due circolari AGEA per i dettagli e le condizioni particolari.


CIRCOLARE AGROINDUSTRIA N. 14 DEL 10 MARZO 2017