Confindustria
mar 24 ott, 2017
CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 207 DEL 24 OTTOBRE 2017
NOVEL FOOD: DAL 1° GENNAIO 2018 IN APPLICAZIONE IL NUOVO REGOLAMENTO

Si fa seguito alla circolare Assocarni sanitaria veterinaria n. 208 del 15/12/2015 per ricordare che a far data dal 1° gennaio 2018 entrerà in applicazione il regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il reg. (UE) 1169/2011 e abroga il reg. (CE) 258/97 e il reg. (CE) 1852/2001 attualmente in vigore.

La nuova norma nasce con lo scopo di semplificare le norme per autorizzare la commercializzazione libera e sicura di nuovi alimenti, in quanto dalla data di pubblicazione del regolamento 258/97 gli sviluppi tecnologici e i pareri scientifici hanno subito una notevole evoluzione, rendendo necessario fornire strumenti alle imprese per poter introdurre sul mercato nuovi alimenti, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza alimentare.

La definizione di “nuovo alimento” non cambia, continuando a rappresentare una serie di categorie di prodotti alimentari che non venivano consumato in misura significativa nella Ue prima del maggio 1997. Potrà quindi trattarsi di prodotti alimentari nuovi e innovativi o derivati dall'applicazione di nuovi processi di produzione e tecnologie, nonché di alimenti tradizionalmente consumati al di fuori della Ue.

Le principali categorie di innovazione contemplano alimenti quali ad esempio gli insetti, gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, gli alimenti da colture di cellule o di tessuti ottenute da animali, vegetali, microorganismi, funghi o alghe, gli alimenti ottenuti da microorganismi, funghi o alghe e gli alimenti ottenuti da materiali di origine minerale. Anche gli alimenti ottenuti da nanomateriali ingegnerizzati (cfr definizione nel reg. (UE)1169/2011) sono considerati nuovi alimenti.
I nuovi alimenti dovranno comparire nello specifico elenco dell’Unione europea e vi potranno essere inseriti solo previa valutazione del rischio col coinvolgimento, laddove previsto, dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). I nuovi alimenti saranno soggetti al regime di etichettatura previsto dal reg. (UE) 1169/2011, nonché ad altri requisiti di etichettatura pertinenti stabiliti dalla legislazione alimentare o indicazioni aggiuntive.

Importante sottolineare che poiché il nuovo regolamento definisce procedure armonizzate, i singoli Stati membri non potranno più vietare la commercializzazione sul proprio territorio di novel food, pur avendo la possibilità di sospenderne o limitarne l’immissione sul mercato se riterranno che questo possa costituire un pericolo per la salute in base alle disposizioni della legislazione alimentare generale. Anche in questo caso, tuttavia, l’ultima parola spetta sempre alla Commissione europea.

Al link al sito dell’EFSA evidenziato di seguito sono disponibili dei documenti guida per la predisposizione di nuove domande di autorizzazione di novel food sia in ambito europeo che extra Ue.

Il presente regolamento non si applica:
• agli alimenti ottenuti da organismi geneticamente modificati (che rientrano nel campo di applicazione del reg. (CE) 1829/2003),
• - agli enzimi alimentari (che rientrano nel campo di applicazione del reg. (CE) 1332/2008),
• agli alimenti utilizzati esclusivamente come additivi, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008,
• agli aromi alimentari, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1334/2008,
• ai solventi di estrazione, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/32/CE.

Dal 1° gennaio 2018 il regolamento (CE) 258/97 e il regolamento (CE) 1852/2001 verranno abrogati. Si rimanda al nuovo regolamento (UE) 2015/2283 e ai link indicati per tutti gli ulteriori dettagli tecnici.
 


CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 207 DEL 24 OTTOBRE 2017