Confindustria
mar 16 lug, 2019
CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 131 DEL 16 LUGLIO 2019
EXPORT IN CINA: RICHIAMO DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULLA CORRETTA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare prot. n. 47631 del 15.7.2019 avente all'oggetto "Richiamo al rispetto dei requisiti di compilazione delle Certificazioni sanitarie dei prodotti alimentari destinati al mercato cinese". 


La circolare fa seguito ad una segnalazione dell'Ambasciata italiana a Pechino, a sua volta sollecitata dall'Amministrazione Generale cinese delle Dogane (GACC), con la quale viene rimarcata l'importanza di compilare correttamente i certificati che accompagnano i prodotti alimentari esportati nel Paese asiatico.

In particolare il GACC ha sottolineato di aver riscontrato anomalie su numerose esportazioni provenienti da vari Paesi, inclusa l’Italia, fra cui:
- le informazioni sugli stabilimenti riportate nei certificati sanitari sono diverse da quelle comunicate al GACC;
- le firme dei veterinari apposte sui certificati sanitari che accompagnano le spedizioni di alimenti differiscono da quelle registrate presso il GACC;
- i dati effettivi delle spedizioni non corrispondono a quelli indicati nei relativi certificati sanitari (ad esempio il peso o la descrizione del prodotto);
- i certificati sanitari vengono inviati al GACC da indirizzi di posta elettronica diversi da quello concordato a livello ufficiale;
- i certificati trasmessi con le prenotifiche spesso contengono errori e devono essere corretti o emessi nuovamente.

Anche al fine di evitare possibili spiacevoli ripercussioni sulle delicate negoziazioni in corso con la Cina, il Ministero chiede a tutti gli Assessorati e agli operatori tramite le loro Associazioni di categoria di rispettare i requisiti concordati con la controparte prestando particolare attenzione alle seguenti disposizioni:
1. Il certificato deve essere dattiloscritto e redatto su carta filigranata;
2. I dati dell’Azienda devono coincidere puntualmente con quelli presenti sull’elenco in possesso del GACC, e nel caso in cui i dati (indirizzo, ragione sociale ecc.) della ditta esportatrice dovessero cambiare occorre riportare i nuovi dati dopo che è stato aggiornato l’elenco in possesso del GACC a cura del Ministero (Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione);
3. Il certificato concordato non può essere modificato in alcun modo, né nei suoi contenuti, né nella sua forma. Ciò vuol dire che l’inserimento delle informazioni non deve alterare la formattazione del documento concordato (aumento di righe/spazi).
 


CIRCOLARE INFORMATIVA SANITARIA VETERINARIA N. 131 DEL 16 LUGLIO 2019