pubblicato in: Circolari
18-02-2005
INFORMATIVA DEL 18 FEBBRAIO 2005
Interpello e attività informativa del Ministero del Welfare – Pubblicazione circolare in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2005, n. 27 la circolare del Miniestero del Lavoro n. 49 del 23 dicembre 2004 relativa alle modalità di esercizio dell'interpello in materia di lavoro introdotto dall'articolo 9 del DLgs n. 124/2004.
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Min. Lavoro: on-line l'albo informatico delle Agenzie di Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul sito www.welfare.gov.it, l'albo informatico delle Agenzie di Lavoro.
L'albo è suddiviso in cinque sezioni:
Sezione 1: Agenzie di somministrazione di tipo generalista
Sezione 2: Agenzie di somministrazione di tipo specialista
Sezione 3: Agenzie di intermediazione
Sezione 4: Agenzie di ricerca e selezione personale
Sezione 5: Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
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Cedolini paga – Stampa laser
Le aziende, i consulenti del lavoro, i professionisti e le associazioni di categoria che utilizzano il sistema della stampa laser dei cedolini paga e del prospetto riepilogativo possono richiedere l'autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa e, quindi, essere esonerati dall'obbligo della preventiva numerazione e vidimazione. L'autorizzazione, riguardante i cedolini paga e il prospetto riepilogativo, va richiesta alla sede Inps territorialmente competente. La stampa, invece, del prospetto riepilogativo dei cedolini elaborati per ogni periodo di paga è da inviare all'Inps, per l'anno 2004, entro il 31 marzo 2005.
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Flussi di ingresso 2005 – Lavoratori extracomunitari
In attesa della pubblicazione in G.U. dell'apposito decreto, il Ministero del Lavoro, con circolare 25 gennaio 2005 n. 2, anticipa i contenuti del provvedimento che permette per il 2005 l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di 79.500 cittadini extracomunitari di cui 25.000 stagionali, 30.000 non stagionali (di cui 15.000 per lavoro domestico) e 21.800 non stagionali riservato ai Paesi che hanno stipulato accordi bilaterali.
La domanda di autorizzazione alla Dpl (da inviare, a pena di inammissibilità, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto) deve essere effettuata esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio (Tale domanda
Qualora la spedizione avvenga da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere esplicito di richiedere che l'indicazione dell'orario stesso – da esprimere necessariamente in ore e minuti – sia apposta a mano sulla busta.
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Lavoratori neocomunitari – In attesa della pubblicazione sulla G.U. dell'apposito decreto, il Ministero del Lavoro anticipa i contenuti del provvedimento che permette per il 2005 l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di 79.500 cittadini neocomunitari appartenenti agli Stati entrati dal 1° maggio 2004 nella UE. Tale quota non sarà ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni gli Uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale. La domanda dovrà essere inviata alla Dpl, a pena di inammissibilità, esclusivamente per posta raccomandata recante il timbro con data e ora di partenza, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto.
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Gestione separata Inps: minimali contributivi per il 2005
L'Inps, con la circolare n. 8 del 27 gennaio 2005, ufficializza le aliquote vigenti nell'anno 2005 per le contribuzioni dovute alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335 del 1995 (collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto/programma e occasionali, venditori porta a porta, lavoratori autonomi, anche occasionali, con redditi superiori a euro 5.000 e professionisti senza cassa)
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Contratto di lavoro intermittente – Istruzioni del Ministero del lavoro
Il Ministro del Lavoro, con circolare del 2 febbraio 2005, n. 4, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative ai fini dell'applicazione del contratto di lavoro intermittente.
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Inps: la contribuzione sulle nuove tipologie contrattuali ex Dlgs 276/03
L'INPS, con circolare n. 18 del 1° febbraio 2005, fornisce le indicazioni operative circa il pagamento della contribuzione sul lavoro intermittente, sulla indennità di disponibilità eventualmente prevista, sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale.
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Fondo pensione dirigenti: tassazione delle prestazioni e dei rendimenti
Argomento – I fondi pensione negoziali (cd. fondi pensione chiusi) prevedono la contribuzione da parte del lavoratore (e del datore di lavoro) durante la vita lavorativa del dipendente e la successiva erogazione delle prestazioni maturate in forma di capitale una tantum o di rendita vitalizia mediante un sistema di capitalizzazione delle somme versate in un conto individuale nel quale i rendimenti sono tassati con l'imposta sostitutiva agevolata dell'11%; in questo senso il Dlgs n. 124/1993b prevede che l'esercizio dell'opzione debba essere ragionevolmente posto in essere nei 6 mesi successivi alla cessazione dell'attività lavorativa.
Novità – Con la risoluzione n. 8 del 18 gennaio 2005 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per rispondere alla società interpellante la quale chiede delucidazioni in merito al possibile "ampliamento" del predetto termine di sei mesi (fino a due anni o illimitatamente).
In questo senso l'Agenzia precisa che in via preliminare dovrebbe essere verificata (formulando apposito quesito alla Covip – Commissione di vigilanza fondi pensione) la compatibilità di una siffatta modifica con le disposizioni contenute nel decreto 124/93, Infatti tale modifica comporterebbe il mantenimento dell'iscrizione al fondo pensione, oltre il termine ragionevolmente stabilito in sei mesi, di posizioni previdenziali che hanno invece maturato tutti i requisiti (di anzianità o di vecchiaia) per la loro definizione.
Detto ciò, l'Agenzia ricorda che il mantenimento dell'iscrizione era stato fino ad oggi concesso dalla Covip solo nel caso in cui il soggetto non avesse ancora maturato i requisiti utili all'erogazione della prestazione da parte del fondo.
Dal punto di vista, invece, strettamente fiscale l'Agenzia precisa quanto segue:
- il versamento della ritenuta sulla prestazione erogata scatterà dal momento in cui sarà corrisposta la prestazione (rendita vitalizia) ovvero con riferimento all'anno di maturazione del diritto (capitale), dal momento che non può essere assoggettato a tassazione un reddito fintantoché non sia entrato in possesso e nella disponibilità del contribuente;
- gli eventuali rendimenti che dovessero maturare al momento di maturazione del diritto alla prestazione al momento dell'effettiva erogazione, non potranno essere assoggettati all'imposta sostitutiva agevolata dell'11% in quanto tale disposizione è stata introdotta con lo scopo di favorire quelle prestazioni con finalità previdenziale
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Formazione nell'apprendistato: la ripartizione delle risorse alle Regioni
Argomento – Il Ministero del Lavoro, con DM 28 dicembre 2004 (G.U. 31 gennaio 2005, n. 24), destina nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999, una quota per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età. L'articolo 3, comma 137, della Finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) ha destinato la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Novità – Il Ministero del Lavoro, sulla base della delega contenuta nelle leggi citate, ha provveduto a ripartire per il 2004 la quota di 100 milioni di euro tra le Regioni e le Province autonome per il finanziamento delle attività di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato, anche se compiute oltre il diciottesimo anno di età. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Tuttavia con le risorse stanziate non è possibile rimborsare la retribuzione degli apprendisti corrisposta durante le assenze per le attività formative.
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Coefficienti di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2005
Argomento – I trattamenti pensionistici vengono rivalutati annualmente in base agli indici del costo della vita e dell'indice dei prezzi al consumo. La pensione retributiva è soggetta al seguente meccanismo di rivalutazione, a seconda della quota di pensione:
quota A: riguarda le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992; la retribuzione pensionabile è la risultante del prodotto dei coefficienti calcolati in base agli indici del costo della vita e il coefficiente medio di variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati per il 1998;
quota B: la retribuzione pensionabile, relativa alle anzianità contributive maturate dal 31 dicembre 1992 in poi,viene rivalutata, in base alla variazione tra l'anno di riferimento e quello precedente, dell'indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall'Istat.
La pensione contributiva si calcola applicando l'aliquota di computo alla retribuzione imponibile da cui si ottiene il montante contributivo che, rivalutato annualmente, va moltiplicato a sua volta per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge n. 335/1995.
Novità – L'Inps, con il messaggio n. 3280, ha provveduto alla rivalutazione annuale dei trattamenti pensionistici delle quote A e B per le pensioni retributive in base ai coefficienti indicati nelle Tabelle allegate al messaggio. Per quanto concerne le pensioni calcolate col sistema contributivo per il 2004 il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi ex legge n. 335/1995 è pari a 1,039272.
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INPS - chiarimenti sul superbonus previdenziale
L'INPS, con il messaggio n. 4687 del 9 febbraio 2005 (reperibile sul sito: www.inps.it), ha fornito, anche a seguito di chiarimenti intervenuti con il dicastero del Welfare, una serie di precisazioni sul godimento del superbonus in favore di quei lavoratori che hanno optato per la prosecuzione dell'attività lavorativa.
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INPS: la somministrazione in agricoltura
L'INPS, con circolare n. 23 dell'8 febbraio 2005, ha dettato le modalità operative finalizzate a consentire che anche nel settore agricolo possa essere applicata la somministrazione prevista dal D.L.vo 276/03. In particolare la nota dell'Istituto si sofferma sulla denuncia aziendale a carico delle agenzie di somministrazione, sul registro d'impresa e sulla dichiarazione trimestrale.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2005, n. 27 la circolare del Miniestero del Lavoro n. 49 del 23 dicembre 2004 relativa alle modalità di esercizio dell'interpello in materia di lavoro introdotto dall'articolo 9 del DLgs n. 124/2004.
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Min. Lavoro: on-line l'albo informatico delle Agenzie di Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul sito www.welfare.gov.it, l'albo informatico delle Agenzie di Lavoro.
L'albo è suddiviso in cinque sezioni:
Sezione 1: Agenzie di somministrazione di tipo generalista
Sezione 2: Agenzie di somministrazione di tipo specialista
Sezione 3: Agenzie di intermediazione
Sezione 4: Agenzie di ricerca e selezione personale
Sezione 5: Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale
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Cedolini paga – Stampa laser
Le aziende, i consulenti del lavoro, i professionisti e le associazioni di categoria che utilizzano il sistema della stampa laser dei cedolini paga e del prospetto riepilogativo possono richiedere l'autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa e, quindi, essere esonerati dall'obbligo della preventiva numerazione e vidimazione. L'autorizzazione, riguardante i cedolini paga e il prospetto riepilogativo, va richiesta alla sede Inps territorialmente competente. La stampa, invece, del prospetto riepilogativo dei cedolini elaborati per ogni periodo di paga è da inviare all'Inps, per l'anno 2004, entro il 31 marzo 2005.
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Flussi di ingresso 2005 – Lavoratori extracomunitari
In attesa della pubblicazione in G.U. dell'apposito decreto, il Ministero del Lavoro, con circolare 25 gennaio 2005 n. 2, anticipa i contenuti del provvedimento che permette per il 2005 l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di 79.500 cittadini extracomunitari di cui 25.000 stagionali, 30.000 non stagionali (di cui 15.000 per lavoro domestico) e 21.800 non stagionali riservato ai Paesi che hanno stipulato accordi bilaterali.
La domanda di autorizzazione alla Dpl (da inviare, a pena di inammissibilità, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto) deve essere effettuata esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla data, anche l'orario di invio (Tale domanda
Qualora la spedizione avvenga da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere esplicito di richiedere che l'indicazione dell'orario stesso – da esprimere necessariamente in ore e minuti – sia apposta a mano sulla busta.
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Lavoratori neocomunitari – In attesa della pubblicazione sulla G.U. dell'apposito decreto, il Ministero del Lavoro anticipa i contenuti del provvedimento che permette per il 2005 l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di 79.500 cittadini neocomunitari appartenenti agli Stati entrati dal 1° maggio 2004 nella UE. Tale quota non sarà ripartita a livello regionale e ai fini del rilascio delle autorizzazioni gli Uffici provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale. La domanda dovrà essere inviata alla Dpl, a pena di inammissibilità, esclusivamente per posta raccomandata recante il timbro con data e ora di partenza, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto.
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Gestione separata Inps: minimali contributivi per il 2005
L'Inps, con la circolare n. 8 del 27 gennaio 2005, ufficializza le aliquote vigenti nell'anno 2005 per le contribuzioni dovute alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335 del 1995 (collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto/programma e occasionali, venditori porta a porta, lavoratori autonomi, anche occasionali, con redditi superiori a euro 5.000 e professionisti senza cassa)
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Contratto di lavoro intermittente – Istruzioni del Ministero del lavoro
Il Ministro del Lavoro, con circolare del 2 febbraio 2005, n. 4, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative ai fini dell'applicazione del contratto di lavoro intermittente.
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Inps: la contribuzione sulle nuove tipologie contrattuali ex Dlgs 276/03
L'INPS, con circolare n. 18 del 1° febbraio 2005, fornisce le indicazioni operative circa il pagamento della contribuzione sul lavoro intermittente, sulla indennità di disponibilità eventualmente prevista, sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale.
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Fondo pensione dirigenti: tassazione delle prestazioni e dei rendimenti
Argomento – I fondi pensione negoziali (cd. fondi pensione chiusi) prevedono la contribuzione da parte del lavoratore (e del datore di lavoro) durante la vita lavorativa del dipendente e la successiva erogazione delle prestazioni maturate in forma di capitale una tantum o di rendita vitalizia mediante un sistema di capitalizzazione delle somme versate in un conto individuale nel quale i rendimenti sono tassati con l'imposta sostitutiva agevolata dell'11%; in questo senso il Dlgs n. 124/1993b prevede che l'esercizio dell'opzione debba essere ragionevolmente posto in essere nei 6 mesi successivi alla cessazione dell'attività lavorativa.
Novità – Con la risoluzione n. 8 del 18 gennaio 2005 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per rispondere alla società interpellante la quale chiede delucidazioni in merito al possibile "ampliamento" del predetto termine di sei mesi (fino a due anni o illimitatamente).
In questo senso l'Agenzia precisa che in via preliminare dovrebbe essere verificata (formulando apposito quesito alla Covip – Commissione di vigilanza fondi pensione) la compatibilità di una siffatta modifica con le disposizioni contenute nel decreto 124/93, Infatti tale modifica comporterebbe il mantenimento dell'iscrizione al fondo pensione, oltre il termine ragionevolmente stabilito in sei mesi, di posizioni previdenziali che hanno invece maturato tutti i requisiti (di anzianità o di vecchiaia) per la loro definizione.
Detto ciò, l'Agenzia ricorda che il mantenimento dell'iscrizione era stato fino ad oggi concesso dalla Covip solo nel caso in cui il soggetto non avesse ancora maturato i requisiti utili all'erogazione della prestazione da parte del fondo.
Dal punto di vista, invece, strettamente fiscale l'Agenzia precisa quanto segue:
- il versamento della ritenuta sulla prestazione erogata scatterà dal momento in cui sarà corrisposta la prestazione (rendita vitalizia) ovvero con riferimento all'anno di maturazione del diritto (capitale), dal momento che non può essere assoggettato a tassazione un reddito fintantoché non sia entrato in possesso e nella disponibilità del contribuente;
- gli eventuali rendimenti che dovessero maturare al momento di maturazione del diritto alla prestazione al momento dell'effettiva erogazione, non potranno essere assoggettati all'imposta sostitutiva agevolata dell'11% in quanto tale disposizione è stata introdotta con lo scopo di favorire quelle prestazioni con finalità previdenziale
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Formazione nell'apprendistato: la ripartizione delle risorse alle Regioni
Argomento – Il Ministero del Lavoro, con DM 28 dicembre 2004 (G.U. 31 gennaio 2005, n. 24), destina nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144/1999, una quota per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età. L'articolo 3, comma 137, della Finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) ha destinato la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Novità – Il Ministero del Lavoro, sulla base della delega contenuta nelle leggi citate, ha provveduto a ripartire per il 2004 la quota di 100 milioni di euro tra le Regioni e le Province autonome per il finanziamento delle attività di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato, anche se compiute oltre il diciottesimo anno di età. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Tuttavia con le risorse stanziate non è possibile rimborsare la retribuzione degli apprendisti corrisposta durante le assenze per le attività formative.
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Coefficienti di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2005
Argomento – I trattamenti pensionistici vengono rivalutati annualmente in base agli indici del costo della vita e dell'indice dei prezzi al consumo. La pensione retributiva è soggetta al seguente meccanismo di rivalutazione, a seconda della quota di pensione:
quota A: riguarda le anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992; la retribuzione pensionabile è la risultante del prodotto dei coefficienti calcolati in base agli indici del costo della vita e il coefficiente medio di variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati per il 1998;
quota B: la retribuzione pensionabile, relativa alle anzianità contributive maturate dal 31 dicembre 1992 in poi,viene rivalutata, in base alla variazione tra l'anno di riferimento e quello precedente, dell'indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall'Istat.
La pensione contributiva si calcola applicando l'aliquota di computo alla retribuzione imponibile da cui si ottiene il montante contributivo che, rivalutato annualmente, va moltiplicato a sua volta per il coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge n. 335/1995.
Novità – L'Inps, con il messaggio n. 3280, ha provveduto alla rivalutazione annuale dei trattamenti pensionistici delle quote A e B per le pensioni retributive in base ai coefficienti indicati nelle Tabelle allegate al messaggio. Per quanto concerne le pensioni calcolate col sistema contributivo per il 2004 il coefficiente di rivalutazione per i montanti contributivi ex legge n. 335/1995 è pari a 1,039272.
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INPS - chiarimenti sul superbonus previdenziale
L'INPS, con il messaggio n. 4687 del 9 febbraio 2005 (reperibile sul sito: www.inps.it), ha fornito, anche a seguito di chiarimenti intervenuti con il dicastero del Welfare, una serie di precisazioni sul godimento del superbonus in favore di quei lavoratori che hanno optato per la prosecuzione dell'attività lavorativa.
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INPS: la somministrazione in agricoltura
L'INPS, con circolare n. 23 dell'8 febbraio 2005, ha dettato le modalità operative finalizzate a consentire che anche nel settore agricolo possa essere applicata la somministrazione prevista dal D.L.vo 276/03. In particolare la nota dell'Istituto si sofferma sulla denuncia aziendale a carico delle agenzie di somministrazione, sul registro d'impresa e sulla dichiarazione trimestrale.