Confindustria
29-12-2017
COLLOCAMENTO MIRATO L. N. 68/1999 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE CHE OCCUPANO DA 15 A 35 LAVORATORI - NOVITÀ DAL 1 GENNAIO 2018

Facciamo riferimento alla nostra circolare Sindacale e lavoro n. 4 del 26 gennaio 2017 in tema di obblighi inerenti il collocamento delle persone con disabilità per segnalare che, dal 1° gennaio 2018, le aziende che presentano al livello nazionale una base di computo utile ai fini degli obblighi della legge n. 68/1999 compresa tra 15 e 35 lavoratori (intesi come base di computo utile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 68/1999) sono tenute ad assumere una persona con disabilità (tale è la misura dell’obbligo previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) della legge n. 68/1999).
Di particolare importanza è la corretta individuazione della base di computo all'interno dell'intero complesso aziendale secondo le esclusioni indicate nell’art. 4 e tenuto conto anche dall’attività esercitata (i cui riferimenti sono indicati sia nell’art. 3 che nell’art. 5 della legge n. 68/1999). Una volta determinata correttamente la base di computo e l’insorgenza del conseguente obbligo di assunzione, scatta l’obbligo di richiedere l’avviamento agli uffici competenti della Provincia entro 60 giorni, termine decorrente dal primo gennaio. Allo stesso modo, a decorrere dal 1 gennaio 2018, le imprese che, in corso d’anno, presenteranno una base di computo utile ai fini dell’obbligo (ad esempio, per effetto della modifica della composizione della forza lavoro e conseguentemente della base di computo), saranno tenute, sempre entro 60 giorni dal verificarsi di quella modifica, ad effettuare l’assunzione della persona con disabilità. Ricordiamo, che l’assunzione è ormai nominativa, se la relativa richiesta di avviamento viene presentata nei termini di legge.
Ricordiamo, inoltre, che si applicano tutte le disposizioni della legge n. 68/1999 in tema di benefici economici (anche con riferimento al finanziamento degli accomodamenti ragionevoli o di casi di particolare gravità) e di opportunità alternative alla assunzione (ad esempio, la stipula di convenzioni con le Provincie e le Regioni per gestire eventuali necessità formative). Evidenziamo, da ultimo, che la mancata richiesta di avviamento nei termini di legge comporta le sanzioni economiche di legge e impedisce la certificazione dell’ottemperanza agli obblighi necessaria per la partecipazione agli appalti pubblici. Ricordiamo la circolare del Ministero del lavoro e dell’ANPAL del 23 gennaio 2017 che illustrava le disposizioni in commento (non tenendo conto del rinvio al 1 gennaio 2018 dell’entrata in vigore della norma disposto dal DL 244/2016 e convertito in legge n. 19/2017).
Ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni in caso di interventi del Ministero del lavoro e dell’ANPAL.